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Il rito e gli avvoltoi

Pro e contro dello stralcio del matrimonio dalla disciplina statale: cosa si perde, cosa si guadagna. 16 euro in Comune o 13.000 in tribunale, stesso esito.

estratto

Partiamo da un numero che non ha bisogno di commento. Sciogliere un matrimonio in Comune, se si è d’accordo, costa sedici euro di diritto fisso. Sciogliere lo stesso matrimonio in tribunale, se non lo si è, costa tra i nove e i tredicimila euro di onorari, più la consulenza tecnica, più uno o cinque anni di vita. L’esito giuridico è identico. Il rapporto tra i due prezzi supera l’ottocento a uno, e l’unica variabile è se le parti litigano. L’apparato non vende scioglimento del vincolo: vende gestione del conflitto, ed è un mercato che cresce quando cresce la merce. Da lì siamo andati a vedere il resto. Abbiamo trovato doveri letti con la fascia tricolore che nessun giudice può far rispettare, e un giudizio di colpa sopravvissuto alla depenalizzazione dei fatti che dovrebbe accertare. Abbiamo trovato una giurisdizione religiosa cui lo Stato presta il braccio senza che, dodici anni dopo una pronuncia a Sezioni Unite, un avvocato sappia dire al cliente come finirà. Abbiamo trovato un costrutto senza validazione scientifica, respinto dalla Cassazione nel 2022 e condannato dal Parlamento europeo nel 2021, che continua a circolare nelle consulenze tecniche sotto altri nomi. E abbiamo trovato un divieto di autoregolazione che convive con tre coppie su quattro che si autoregolano. Abbiamo provato a disegnare come sarebbe il matrimonio civile in uno Stato che funziona, e poi a spiegare perché quello Stato non può esistere. Le ragioni sono quattro e l’ultima è la meno consolante. Poi abbiamo scoperto quale avvoltoio si ingrassa davvero, e non è quello che pensavamo. Il pezzo prende posizione e lo dichiara. Non è un articolo neutrale e non intende esserlo.

Sedici euro allo sportello del Comune, oppure tredicimila in tribunale. Stesso risultato giuridico. Cambia solo se siete d’accordo. Ragioni per togliere il matrimonio dalle mani dello Stato e restituirlo a chi lo vuole — sapendo esattamente cosa si perde.


Cominciamo dall’unico dato che non ha bisogno di commento.

Sciogliere un matrimonio in Italia, oggi, davanti all’ufficiale di stato civile e in accordo con l’altra parte, costa sedici euro di diritto fisso. Nessun contributo unificato, nessuna marca da bollo. Sciogliere lo stesso identico matrimonio in sede giudiziale, con quattro o cinque udienze, costa secondo le stime correnti tra i nove e i tredicimila euro di onorari, cui vanno aggiunti mille o tremila euro di consulenza tecnica d’ufficio, più notifiche e copie, e una durata media compresa tra i dodici e i trentasei mesi che può arrivare a cinque anni. E prima ancora c’è stata una separazione, che ha gli stessi costi di impianto.

L’esito giuridico è il medesimo: due persone che prima erano coniugi e adesso non lo sono più. Il rapporto tra i due prezzi supera l’ottocento a uno. L’unica variabile è se le parti litigano.

Il che significa che l’apparato non vende scioglimento del vincolo. Vende gestione del conflitto. Ed è un mercato che, come tutti i mercati, cresce quando cresce la merce.

Da questa constatazione conviene partire per la domanda che il Franti intende porre senza troppi giri: se il matrimonio civile, così com’è, produce più ingiustizia di quanta ne rimedi, se alimenta rendite professionali, se conserva strumenti di controllo che nessuno osa nominare e se ogni tentativo di correggerlo finisce contro un cavillo, che cosa impedisce di toglierlo di mezzo e lasciare a chi ci tiene soltanto il rito?

Come sarebbe in uno Stato che funziona

Immaginiamo per un momento di poterlo disegnare da zero, senza eredità da rispettare.

Un matrimonio civile sensato sarebbe un atto dichiarativo, non costitutivo: una registrazione che rende un legame leggibile ai terzi — l’ospedale, l’INPS, l’ufficio successioni, la frontiera — senza pretendere di generarlo. Non ci sarebbe alcuna lettura pubblica di doveri morali, perché uno Stato serio non enuncia obblighi che non ha modo di far rispettare. Non ci sarebbe indagine sulla colpa, perché a nessuno spetta stabilire chi dei due ha smesso di amare per primo. Non servirebbe un giudice per finire, come non serve per cominciare. Il regime patrimoniale sarebbe liberamente modificabile in ogni momento, prima e durante, con un default ragionevole per chi non sceglie. E il lavoro di cura non pagato verrebbe compensato da una regola, non da una valutazione discrezionale caso per caso: chi ha rinunciato a vent’anni di carriera per accudire figli e anziani avrebbe diritto a una quota calcolabile in anticipo, e non a una scommessa processuale.

Sarebbe, in sostanza, il modello romano con l’aggiunta di un registro e di una formula compensativa. Roma, che ha inventato quasi tutte le categorie giuridiche che ancora usiamo, il matrimonio non lo trattava come contratto: era una situazione di fatto fondata sull’affectio maritalis, si costituiva con la convivenza qualificata dall’intenzione e si scioglieva da sé quando l’intenzione veniva meno, senza formalità perché non c’era forma da sciogliere.

Non esiste nessuno Stato al mondo organizzato così. Vale la pena capire perché, prima di indignarsi.

Perché quello Stato non può esistere

Le ragioni sono quattro, e nessuna delle quattro si risolve con la buona volontà.

La prima è che l’assetto italiano non è un progetto, è una sedimentazione. La forma obbligatoria del matrimonio nasce con il decreto Tametsi del Concilio di Trento nel 1563; il matrimonio civile come unica forma con effetti civili arriva con il codice Pisanelli del 1865, e produce decenni di conflitto con cattolici tenuti a sposarsi due volte; i Patti Lateranensi del 1929 negoziano il compromesso concordatario; la revisione firmata da Craxi e Casaroli nel 1984 lo ridimensiona senza smontarlo. Ogni strato ha lasciato un presidio e un elettorato. Il Concordato, in particolare, è un accordo bilaterale con uno Stato estero: non lo si riforma con una legge ordinaria, e nessun governo italiano dal dopoguerra ha mostrato l’intenzione di aprire quel dossier.

La seconda ragione è che il sistema paga molte persone. Il settore nuziale italiano vale intorno ai quattro miliardi di euro l’anno, con un costo medio per matrimonio salito a 27.300 euro secondo il rapporto di settore più recente, in crescita del nove per cento, e 238 euro a invitato. Il turismo matrimoniale delle coppie straniere sfiora il miliardo, con una spesa media per evento di 67.000 euro. Sull’altro versante c’è il foro della famiglia, con la sua filiera di consulenti tecnici, periti, mediatori e servizi sociali. È documentato che nessuno di questi soggetti abbia interesse a una procedura più semplice, e non serve immaginare complotti per capirlo: è la fisiologia di qualunque comparto.

La terza è politica. La famiglia è il campo simbolico permanente della contesa italiana, il luogo dove si piantano bandiere che non si possono ammainare. Una riforma tecnica del matrimonio non conviene a nessuno dei due schieramenti, perché toglierebbe a entrambi un totem senza dare a nessuno una vittoria spendibile. Si può ipotizzare, senza troppa malizia, che l’immobilità sia il risultato preferito da tutti.

La quarta ragione è la più onesta e la meno consolante, e va detta perché altrimenti l’articolo mente. La discrezionalità del giudice non è un difetto rimovibile del sistema: è la conseguenza inevitabile del problema. Qualunque regola debba mettere sul piatto vent’anni di lavoro di cura non pagato contro una carriera costruita grazie a quel lavoro dovrà valutare, cioè decidere caso per caso. Le Sezioni Unite del 2018 hanno riconosciuto all’assegno divorzile una funzione assistenziale, compensativa e perequativa proprio per tenerne conto, e hanno posto sul richiedente l’onere di provare le occasioni professionali sacrificate. Sostituire quella valutazione con una formula produrrebbe ingiustizie clamorose in tutti i casi atipici; lasciarla al giudice produce imprevedibilità, e l’imprevedibilità produce cause. Non c’è una terza strada. Chiunque prometta di eliminare l’arbitrio senza eliminare la materia sta vendendo qualcosa.

Il catalogo delle cose che non si possono toccare

Il tratto più irritante del diritto matrimoniale italiano non è che sia ingiusto. È che riconosce le proprie ingiustizie e non riesce a rimuoverle, perché ogni rimozione incontra un ostacolo tecnico che nessuno vuole scavalcare.

Il caso più netto riguarda le sentenze ecclesiastiche di nullità. Un tribunale della Chiesa può dichiarare nullo un matrimonio per ragioni che al giudice civile non direbbero nulla — la riserva mentale di uno dei due sull’indissolubilità, per esempio — e lo Stato italiano può attribuire a quella pronuncia efficacia civile attraverso la delibazione, con conseguenze patrimoniali reali: se il matrimonio non è mai esistito, non c’è nulla da mantenere. Nel 2014 le Sezioni Unite, con le sentenze gemelle 16379 e 16380, hanno stabilito che una convivenza coniugale di almeno tre anni costituisce una situazione di ordine pubblico che impedisce la delibazione. Sembrava un punto fermo. Poi sono arrivate le ordinanze 17910 del 2022 e 149 del 2023, che hanno riaperto tutto in senso restrittivo. Uno studio legale, in una nota pubblica, scrive che sorprende come su questa materia non si riesca a giungere a un punto d’arrivo chiaro e definitivo. Dodici anni dopo una pronuncia a Sezioni Unite, un avvocato non è in grado di dire al proprio cliente come andrà a finire.

Il secondo caso è più grave, ed è documentato con precisione. Nel marzo 2022 la Cassazione, con l’ordinanza 9691, ha affermato che nei giudizi sull’affidamento dei minori le decisioni non possono fondarsi su teorie prive di fondamento scientifico, riferendosi esplicitamente alla cosiddetta sindrome di alienazione parentale; nell’ottobre 2021 il Parlamento europeo aveva votato una risoluzione che condanna l’uso e l’accettazione di concetti non scientifici nei casi di affidamento, che finiscono per punire le madri che denunciano abusi. Nonostante ciò il costrutto continua a circolare nelle consulenze tecniche e nelle motivazioni, talvolta rinominato — “sindrome della madre malevola” — talvolta soltanto descritto senza essere nominato. Un costrutto senza validazione scientifica, respinto dal vertice della giurisdizione e dal Parlamento europeo, sopravvive perché è incorporato in una prassi professionale che si autoalimenta e che nessuno ha il potere di disattivare.

Il terzo caso è quello dei patti. L’articolo 160 del codice civile stabilisce che gli sposi non possono derogare ai diritti e ai doveri che la legge fa discendere dal matrimonio, e su questa base la Cassazione dichiara da decenni nulli gli accordi preventivi sulla crisi coniugale, confermandolo ancora nel 2021 anche per quelli stipulati in sede di separazione. Nel frattempo, secondo l’ISTAT, il 74,8 per cento delle coppie che si sposano sceglie la separazione dei beni — era il 40,9 nel 1995. Tre coppie su quattro dichiarano davanti a un pubblico ufficiale che i loro patrimoni resteranno distinti, e lo Stato registra la dichiarazione. La stessa autonomia, spostata di qualche mese in avanti nel tempo, diventa contraria all’ordine pubblico. La linea che separa il lecito dall’illecito non passa per la sostanza dell’accordo ma per il momento in cui lo si firma.

A tutto questo si aggiunge l’apparato di enunciazione che apre ogni cerimonia. Gli articoli 143, 144 e 147, letti con la fascia tricolore, elencano fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione, contribuzione. Nessuno di quegli obblighi è coercibile. Non esiste azione per ottenere l’adempimento della fedeltà; l’esecuzione coattiva della coabitazione è archiviata da oltre un secolo; l’adulterio ha cessato di essere reato nel 1968, quando la Corte costituzionale lo cancellò con la sentenza 126 rilevando che punire soltanto la moglie non giovava affatto alla concordia familiare, e l’anno dopo, con la 147, si prese anche il concubinato. Resta l’addebito della separazione, che consente ancora oggi a un tribunale della Repubblica di istruire chi dei due sia stato infedele e di trarne conseguenze patrimoniali. Uno Stato che non può far rispettare un dovere, ma può punirti per averlo violato, non sta amministrando giustizia: sta amministrando reputazione.

Il bilancio, per quanto vale

A favore del mantenimento della disciplina statale si possono dire tre cose serie, e vanno dette.

La prima è che il registro non è nato per certificare l’amore ma per stabilire la paternità e regolare le successioni, e continua a servire a questo. Un terzo estraneo deve poter accertare un legame senza rinegoziarlo caso per caso: un contratto vincola i contraenti, non il mondo. La seconda è che la possibilità di uscire unilateralmente ha effetti protettivi misurabili. Gli economisti Betsey Stevenson e Justin Wolfers hanno documentato che negli Stati americani che introdussero il divorzio senza colpa si registrarono cali significativi dei suicidi femminili, della violenza domestica e delle donne uccise dal partner; la metodologia è stata discussa e i dati risalgono agli anni Settanta e Ottanta, per cui vale come indizio robusto più che come verdetto, ma il meccanismo è plausibile. La terza è che il contratto presuppone due parti che trattano ad armi pari, e il matrimonio è precisamente il luogo dove quella presunzione salta: chi ha passato venticinque anni ad accudire non ha rinunciato a un reddito ma a una carriera, a contributi, a competenze, a rete professionale, e nessuna clausola firmata a ventisei anni può proteggerlo.

Contro, si deve mettere tutto il resto. Un istituto che centosessant’anni di dottrina non hanno saputo definire, e che continua a essere qualificato in modi incompatibili da autori che insegnano nelle stesse facoltà. Doveri enunciati con solennità e privi di sanzione. Una promessa vitalizia che si scioglie in trenta giorni allo sportello, oppure in cinque anni e tredicimila euro, a seconda del carattere delle persone coinvolte. Un giudizio di colpa sopravvissuto alla depenalizzazione dei fatti che dovrebbe accertare. Una giurisdizione religiosa cui lo Stato presta il proprio braccio senza sapere più a quali condizioni. Un costrutto pseudoscientifico che entra nei fascicoli dopo essere stato espulso dalle sentenze. Un divieto di autoregolazione che convive con una autoregolazione praticata da tre coppie su quattro. E una filiera professionale il cui fatturato è funzione diretta del livello di conflitto tra due persone che si sono amate.

Il bilancio, a nostro giudizio, non è in pareggio. Le tre ragioni a favore sono reali ma riguardano tre funzioni distinte — leggibilità verso i terzi, facilità di uscita, compensazione della cura — nessuna delle quali richiede che esista una cosa chiamata matrimonio. Sono tre problemi tecnici tenuti insieme da una parola sola, e la parola sta facendo danni.

Lasciateci il rito

La proposta, dunque, è di smontare il pacchetto e ricollocarne i pezzi dove già esistono strumenti che funzionano.

La filiazione non ha bisogno del matrimonio: la riforma del 2012-2013 ha già reso lo stato dei figli indipendente dallo stato coniugale dei genitori, ed è forse l’unica cosa pienamente riuscita del diritto di famiglia italiano recente. Il patrimonio va al diritto dei contratti e della proprietà, che di regimi di comunione e di scioglimento se ne intende. I danni alla responsabilità civile, che dal 2005 è già applicabile dentro la famiglia. La leggibilità verso i terzi a un registro dichiarativo dei legami, aperto a qualunque configurazione e privo di contenuto morale: si dichiara che esiste un vincolo, non che tipo di vincolo sia. La compensazione della cura a una regola generale che protegga chiunque abbia lavorato gratuitamente per qualcun altro, sposato o no — che è precisamente ciò che propone Martha Fineman quando chiede di abolire il matrimonio e mettere al centro la relazione di cura, e che non ha nulla a che vedere con il lasciar fare al mercato.

E il rito resta. A chi lo vuole, nella forma che preferisce, davanti a chi gli pare, con tutte le promesse che ha voglia di fare — comprese quelle vitalizie, che sono le più belle proprio perché nessun tribunale le può leggere. Il rito non ha bisogno dello Stato per funzionare: ne ha fatto a meno per la maggior parte della storia umana, e in un buon numero di culture continua a farne a meno benissimo.

Qui però va segnalato il rovescio, altrimenti il pezzo si chiude troppo comodo.

L’avvoltoio più grasso non si nutre della forma giuridica. Si nutre del rito. I quattro miliardi del settore nuziale, i ventisettemila euro medi a matrimonio, i sessantasettemila del turismo matrimoniale non hanno alcun rapporto con il codice civile: quelle cifre le producono l’abito, la location, il fotografo, il catering, il floral design e l’intera liturgia commerciale che si è insediata nello spazio lasciato libero dalla religione. Togliere il matrimonio dallo Stato affama gli avvocati e i consulenti tecnici, ma nel frattempo wedding planner e ristorazioni di massa o di élite ingrassano. Ma chi lo cerca se lo merita, anzi, spesso lo sfarzo è un pretesto per baccanali goliardici da aggiungere per molti è la vera ragione d’essere del matrimonio. Oggi, però, non è più così ecumenico! Il numero dei matrimoni in Italia è sceso a 173.272 nel 2024, in calo del 5,9 per cento; nello stesso periodo la spesa media per cerimonia è salita del nove. Meno nozze, più care. L’istituto si svuota e il rito si gonfia.

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Chi propone lo stralcio deve saperlo e dirlo: non sta liberando nessuno dal denaro. Sta scegliendo quale forma di estrazione preferisce. E la differenza, che a noi pare decisiva, è questa: dal wedding planner si può uscire in qualunque momento, senza sentenza, senza consulenza tecnica d’ufficio, senza che nessuno indaghi sulla propria fedeltà, e chi non ha soldi può sposarsi in giardino con dodici persone e una torta comprata al supermercato senza che la validità dell’atto ne risenta di un millimetro. Dal tribunale della famiglia non si esce quando si vuole, e quanto si paga non dipende da quanto si è scelto di spendere ma da quanto l’altra parte ha deciso di combattere.

Un mercato lo si può disertare. Una giurisdizione no.

C’è infine un dato che dovrebbe far riflettere chiunque, in qualunque campo si collochi. Nel 1997 la Louisiana introdusse il covenant marriage, un matrimonio volontariamente più vincolante, con preparazione obbligatoria e scioglimento ammesso solo per colpa grave. Chiunque desiderasse un impegno serio poteva finalmente averlo con la piena forza della legge. Tra il 1997 e il 2007, su 390.893 licenze matrimoniali, i covenant marriage furono 4.112: l’uno virgola zero cinque per cento. Nessuno Stato americano ha mai superato il cinque.

Chi predica più vincolo, quando gli si consegna lo strumento per averlo, non lo usa. Il che autorizza il sospetto che la disputa non abbia mai riguardato il vincolo, e nemmeno il diritto: riguardi il riconoscimento, cioè il desiderio di essere visti mentre si fa una cosa che si potrebbe benissimo fare senza essere visti da nessuno.

Se è così, restituire il matrimonio al rito non toglierebbe niente a nessuno. Toglierebbe soltanto agli avvoltoi il permesso di seguire il corteo.


Il Franti sostiene questa posizione e non finge di essere neutrale (anche perché nessuno di noi della redazione è senza peccato: chi non lo è lo è comunque stato più volte). Chi la pensa diversamente troverà sempre e comunque altrove abbondante materiale rassicurante, redatto con cura da persone spesso pagate per redigerlo. Sempre senz’astio, noi qui continueremo a ridere nelle occasioni solenni: è l’unica cosa che sappiamo fare con una certa costanza.



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Ennio Martignago