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Il Pescatore

Terreni di tutti e di nessuno

L’espressione scientifica o forse meglio dire giuridica, vai a saperlo, è domini collettivi, ma ho pensato che se la mettevo nel titolo creavo meno aspettative. Un termine tecnico in un titolo in genere manda via non attira, mentre un gioco di parole accattivante funziona meglio per calamitare l’attenzione. Tutto giusto,  se non fosse  che all’epoca degli algoritmi e dei motori di ricerca per non dire della seo – search engine optimization – i titoli accattivanti confondono l’ai e producono sconcerto nella serp o come diavolo si chiama quell’altro meccanismo di indicizzazione dei testi che le macchine usano per mettere in ordine di importanza le cose che pubblichiamo noi ometti. Perchè ora che a pubblicare sono direttamente le macchine per le macchine, esso problema è ampiamente superato. Non risolto, ovviamente, perchè ci conduce verso un milione di altri problemi, ma intanto la seo è salva e le macchine soddisfatte. Vabbè lo sapete, mi piace sproloquiare a vanvera, ma solo poche righe per volta se non altro. Tornando ai domini collettivi, mi urge ricorrere alla definizione giuridica dei termini anche perchè, sebbene esistiti da sempre, tali cosi – i domini collettivi – non sono stati legali e legittimi, secondo la nostra Costituzione, mica gomitoli di lana, fino al 2017, manco dieci, e dico dieci, anni fa. Quell’anno fu promulgata una legge specifica che li validò a tutti gli effetti. Da lì – legge 168 del 20 novembre 2017 –  estraggo la definizione:  

la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie”. Il dominio collettivo è un ordinamento giuridico primario “… a) soggetto alla Costituzione; b) dotato di capacità di autonormazione sia per l’amministrazione soggettiva ed oggettiva sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale; c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerata come comproprietà intergenerazionale; d) caratterizzato dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente su terreni che il Comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva” 

convegno domini

Quindi ci troviamo di fronte a una forma di proprietà che non è ne pubblica ne privata, bensì di tutti, di una collettività, una comunità di persone, cittadini, residenti, condividendi, ammesso che significhi qualcosa. Un collettività che regna/amministra/coltiva (regna forse è un pò forte), un posto, un terreno, un bosco, una selva selvaggia et aspra e dura, per dirla col padre della nostra lingua. Si tratta dei patrimoni identitari delle comunità locali, e cioè: le terre di origine di dette comunità – foreste, campi, pascoli con annessi e connessi, nel senso di costruzioni ivi ubicate – le quali: terre e pascoli e costruzioni che, dopo la promulgazione della legge, risultano appartenere legittimamente agli abitanti di quel comune o frazione o ancora più semplicemente parte di territorio che ricade sotto il controllo di enti amministrativi – comuni perlopiù – ma anche associazioni di vario tipo ordine e grado a partire dalle associazioni agrarie. 

La roba nasce dagli usi civici, che sono diritti di fruizione collettiva su quei terreni, boschi, pascoli e come sopra – domini collettivi – e  che si concretizza attraverso l’esercizio da parte delle persone di quella comunità legalmente riconosciuto  di metter mano ad alcune attività come il pascolo, la raccolta di legna, la semina, la caccia perfino; in quei terreni pubblici o privati riconosciuti come domini collettivi. In altri termini questi diritti – gli usi civici – competono a coloro i quali risiedono in uno specifico luogo e consistono 

L’uso civicoè un diritto di godimento collettivo che si concreta, su beni immobili, in varie forme (caccia, pascolo, legnatico, semina), spettanti ai membri di una comunità, su terreni di proprietà pubblica o di privati (spesso, in questo secondo caso, proprietà nobiliari di origine feudale). Da un punto di vista sostanziale sono diritti originari che competono ai residenti di una specifica zona e consistono nel riconoscimento storico-geografico  di una prassi tramandata nel tempo. Si applica nel nostro Paese, dicono i giuristi, il diritto consuetudinario. Segue definizione colta: 

Si tratta di comportamenti ripetuti nel tempo, che vengono ritenuti dalla società giuridicamente dovuti. Per semplificare, le consuetudini nascono quando un certo gruppo sociale reitera nel tempo una data condotta, sino a giungere alla convinzione che quello stesso comportamento “vada fatto”, vale a dire che esso sia doveroso.

dominio trentino

Ora non la farei troppo lunga e verbosa e fuor che mai colta. Mi piace però indagare su questo tema e buttare lì un paio di riflessioni e qualche esempio concreto di attività italiache in questo senso. Al proposito   ringrazio un collega Fabio Fimiani, che di questi domini collettivi parla spesso  alla radio – Il Verziere di Leonardo sabato alle 12 su Radio Popolare Network – e che ha concorso a sollevare la mia curiosità sul tema. Il programma è davvero interessante e non solo perchè indaga queste proprietà non pubbliche ne private ma, soprattutto, perchè Fimiani in questi posti ci va di persona e raccoglie testimonianze localmente, vero cronista agro-alimentare. Un modo di fare giornalismo davvero interessante soprattutto in questi tempi in cui il giornalismo praticato è una rarità in via di estinzione a ogni livello. 

Tornando ai domini collettivi accade ad esempio che l’esercizio di questi diritti della comunità venga esercitato in nome e per conto dei residenti attraverso alcune specifiche organizzazioni, alcune note e facilemente riconoscibili altre con nomi strani e sconosciute ai più, me compreso. Le Università nelle loro facoltà agrarie forestali e simili le capiamo facile, così come le associazioni o gli enti, mentre le vicinie le comugne e le comunanze si fa più fatica a metterle a fuoco. Mentre voi andate a cercarvi il significato e il comportamento per non dire l’operatività di essi strumenti di amministrazione collettiva fa forse comodo ricordare qualche esempio di dominio collettivo in giro per il paese: tipo Cerasuolo in Molise provicia di Isernia dove l’uso civico  i residenti lo possono esercitare in quanto “eredi” collettivi dei  terreni  del duca feudatario legittimo proprietario  del Borgo: il duca come specificato dal sua nobiltà nel legittimo  testamento.  Un esempio chiarificatore, a mio modesto parere, arriva dalla Val d’Aosta dove con l’arrivo della legge sui domini collettivi sono nate le consorterie – sottotitolo domini collettivi – dove si realizzano tutte quelle attività che tali luoghi e le loro tramandate consuetudini,  assicurano alle comunità di residenti. Addirittura è stato creato un registro pubblico delle consorterie valdostane – ad oggi sono in tutto 12 – nel quale, a una lettura sommaria e inefficace come solo il sottoscritto è in grado di realizzare,  si capisce in modo incontrovertibile come si realizza sul campo la messa in pratica degli usi civici sui territori. Riporto testualmente estrapolando qua e là dalle tipologie dei diritti e degli  obblighi  ivi riportate: 

la monticazione di un capo di bestiame adulto presso i pascoli consortili durante il periodo estivo e l’utilizzo del forno consortile durante la stagione di apertura

diritti sul bosco (legnatico) e il diritto all’erbatico/pascolo per i boschi e i prati, diritto alla cottura del pane per il forno-latteria e alla macinazione del grano per il mulino.

I diritti sul dominio collettivo assimilato riguardano principalmente il conferimento del latte che viene

poi lavorato nei locali della latteria. Questi sono esercitati dai consortisti, ciascuno per i propri animali

allevati e per la quantità di latte conferita. I consortisti sono tenuti a contribuire economicamente all’amministrazione della Laiterie e alle spese ad essa connessa.

santagata dei goti

Faccio una pausa e provo ad aggiungere alcune note. L’ultimo estratto, come si può notare riguarda un domino collettivo particolare, ovvero una latteria. Un luogo produttivo in cui grazie a questa normativa si realizza una sorta di capitalismo alla rovescia. O forse il capitalismo giusto, quello  proposto dal quel grand’uomo premio nobel fra le altre cosette che è Muhammad Yunus. Lungi da me indagare ulteriormente, ho linkato qua e là e non insisterei, ma vi assicuro che i libri di Yunus sono appassionanti come romanzi gialli. Le altre due dominie collettive spiegate e valdostane sono abbastanza normali nella loro articolazione e però aggiungono fieno in cascina, se mi permettete la battuta, visto che ai legni e pascoli normali si aggiunge la cottura del pane che al pari della latteria porta valore aggiunto al concetto dei domini collettivi e la monticazione, oggetto davvero intrigante che non credo ci sia bisogno di spiegare, se così non fosse pensate che parliamo di bestiame e sua riproduzione.  Darei un’altra occhiata alla lista valdostana per vedere di scoprire altre eventuali perle. 

I diritti sui beni consortili riguardano: il legnatico, il pascolo, l’uso della stalla e l’allacciamento

all’acquedotto consortile. I diritti sono attribuiti secondo quanto stabilito da Statuto e regolamenti.

Poco altro da segnalare se non quell’allacciamento all’acquedotto che apre nuovi scenari, ma, soprattutto, aggiunge altro valore a questo oggetto, spero da oggi un po meno misterioso, che sono i domini collettivi. 

Riassumendo. Se volete sentire parlare liberamente e con grande precisione di tali oggetti sintonizzatevi al sabato ore 12 su radio popolare. Fimiani va’ nei luoghi e avvicina i soggetti coinvolti, inoltre si coordina spesso con un’antropologa  dell’Università di Trento, la professoressa Marta Villa, che della materia è studiosa ed esperta. E che a Trento insegna fra le altre cose:  Antropologia culturale dei domini collettivi e dei territori di vita. 

Quindi tornando a bolla, da oggi se ancora non avevate mai pensato di poter possedere un bosco, un orto, un pascolo, una latteria, un forno, persino un pezzo di acquedotto, ripensateci, soprattutto se vivete in campagna o ancora di più in montagna. La collettività  è proprietaria collettivamente dei beni ed esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. I beni in dominio collettivo sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili – l’ultima non è una mia supercazzola, tengo a precisare –  e vincolati a una perpetua destinazione agro silvo-pastorale. E per oggi è tutto sui domini civici, ma non preoccupatevi ci torneremo presto. Blip

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