Rischio zero: una utopia
Fortunatamente solo più in modo sporadico, si ha notizia di incidenti mortali sul lavoro anche se per gli infortuni non gravi si può affermare (vedi le statistiche Inail) che essi siano quotidiani, senza contare quelli del sottobosco della non segnalazione.
Tali notizie, facendo leva sulla forza emotiva delle persone, inducono cortei variopinti, con vessilli sventolanti delle varie associazioni sindacali e cartelli su cui compaiono a caratteri cubitali scritte che inneggiano ad un principio emotivamente giusto quale “mai più morti sul lavoro”.
Ma la domanda che ci poniamo riguarda, aldilà dell’umana pietà per le vittime, se ciò sia realmente possibile.
E la risposta è invariabilmente no, non è possibile perché il rischio “zero” non è e non sarà mai raggiungibile neppure attraverso tecnologie gestite dall’intelligenza cosiddetta artificiale.
Nel nostro paese e in tanti altri a livello europeo, esiste una legislazione completa e moderna sull’argomento grazie alla quale si può tendere ad avvicinarci il più possibile al rischio residuo tendente a valori minimi ma mai raggiungere lo zero assoluto.
Questo perché l’errore è un limite che rappresenta e definisce l’essere umano ed i suoi limiti: se l’errore non esistesse l’intelligenza non potrebbe apprendere per migliorare l’umanità stessa e, probabilmente, il genere si sarebbe già estinto da secoli.
Malgrado tutto esistono dei principi, sia pure rozzi ma efficaci che permettono delle scelte ponderate nelle azioni: esse dipendono dal principio della sopravvivenza innato in ciascuno di noi che, dopo aver stabilito un obiettivo, ci obbliga a valutare il percorso per raggiungerlo ponderando i fattori di rischio e di beneficio ed il loro rapporto. Però, malgrado l’accuratezza dei sistemi autogeni di controllo, circa il 10% dello scibile sfugge e può indurre errori di valutazione.
Prendiamo in prestito il principio di indeterminazione di Heisemberg: esso afferma che non è possibile misurare contemporaneamente la posizione e la quantità di moto , ovvero la velocità di una particella subatomica con precisione infinita. In altre parole, anche in ambito scientifico esiste una limitazione alla precisione con cui è possibile misurare queste grandezze fisiche. Se si cerca quindi di misurare la posizione di una particella con una precisione maggiore, aumenta l’incertezza nella misura della sua quantità di moto e viceversa; ovvero esiste una limitazione fisica alla capacità di misurare simultaneamente queste grandezze fisiche con una precisione infinita. Adattando dunque questo ai macromodelli industriali o alla semplice bottega dell’artigiano, non si può evitare che un operaio si possa inciampare nei suoi stessi piedi o schiacciarsi un dito nella portiera dell’auto oppure che venga investito mentre si reca al lavoro (infortunio in itinere).
Appurato dunque che il rischio zero non esiste, la tendenza è quella di orientarsi verso la valutazione del rischio residuo attraverso una buona stimazione dei pericoli connaturati alla sequenza dello svolgimento del manufatto o dell’azione (Risk analysis) e della sua gestione (Risk management).
Ciò si può ottenere attraverso la diffusione della cultura della sicurezza a tutti i livelli, non solo delegandola ad un responsabile aziendale ma estendendola a tutto il personale: dal portinaio al dirigente massimo per stimolare la sensibilità in merito e la consapevolezza verso le criticità; adottare tutte le misure necessarie conosciute ed implementandole in base alle nuove scoperte e conoscenze.
Vigilare e sanzionare severamente coloro che non ottemperano alle disposizioni siano essi dirigenti o semplici operai: nel mio passato di medico di fabbrica alcune volte notai manomissioni volontarie di sistemi di sicurezza vuoi negligentemente perché non erano comodi da parte della manovalanza, vuoi perché la produzione subiva un rallentamento con l’uso di tali presidi.
La sentenza n°4970 del 2017 della Corte di Cassazione stabilisce, a grandi linee che il datore di lavoro, ottemperate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, non può accollarsi l’obbligo di garantire un ambiente a rischio zero, né l’adozione di accorgimenti per evenienze impensabili, considerando comunque che l’eventuale inadempimento del datore di lavoro deve necessariamente avere un nesso causale tra inadempimento e danno subito.
Dunque per quel 10% incontrollabile di rischio occorre affidarsi al fato ed alla fortuna oppure, secondo antico detto, “avere il diavolo nell’ampolla” ed avere il coraggio di chiamare gli eventi anche con il nome di disgrazie.
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